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CENTRO SICUREZZA MEDICINA DEL LAVORO

Sorveglianza Sanitaria: tutto quello che c’è da sapere.

Il Medico del Lavoro ha, tra i molteplici compiti, quello di svolgere tutti gli accertamenti necessari finalizzati alla tutela del lavoratore e del suo stato di salute e sicurezza. Quando si parla di Sorveglianza Sanitaria, si intende l’insieme delle verifiche finalizzate alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Chi è sottoposto alla Sorveglianza Sanitaria?
Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati (ad es. studenti), per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo.
I fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria sono: Videoterminali, Rischio Chimico, Agenti Cancerogeni/Mutageni classificati, Rumore, Vibrazioni, MMC Movimentazione Manuale dei Carichi, Rischio biologico, Lavoro Notturno, Radiazioni Ionizzanti, Radiazioni Ottiche Artificiali, Campi elettromagnetici, Lavori nei cassoni ad aria compressa ecc. (ai sensi del D.Lgs 81/2008, cioè in caso di tutti i rischi fatta eccezione per le radiazioni ionizzanti)

Cosa comprende la sorveglianza sanitaria?

  • visita medica preventiva volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
  • visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
  • visita medica in occasione di un cambio di mansione (con modifica dei rischi per la salute);
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (rischio chimico) – per motivi organizzativi la visita medica è eseguibile solo se concordata con il medico competente prima della formale cessazione del rapporto di lavoro medesimo;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.

Finalità della Sorveglianza Sanitaria.
La sorveglianza sanitaria è finalizzata secondo il D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6 all’espressione dei giudizi di idoneità alla mansione. Questi ultimi vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al Datore di Lavoro e al lavoratore stesso.
Al giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, informando l’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Il giudizio di idoneità e i limiti di validità del medesimo vanno comunicati per iscritto al datore di lavoro. Avverso il giudizio di idoneità, è ammesso ricorso all’Ispettorato Medico Centrale del Lavoro entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso (ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 230/1995).

I giudizi possono essere di:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Sorveglianza sanitaria: obblighi e divieti.
Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, arte 17 e 28), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria; contemporaneamente il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica come stabilito dal D.Lgs. 81/2008, artt. 18 e 20. In assenza di tali rischi gli accertamenti sanitari sono rigorosamente vietati, fatta eccezione per le visite richieste dal lavoratore (art. 5 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300). Entrambe le norme che obbligano e vietano sono da intendersi a tutela e salvaguardia del lavoratore. La non applicazione di tali indicazioni prevede sanzioni di tipo penale sia per il Datore di Lavoro sia per il Medico Competente.

Il Protocollo sanitario.
Il Protocollo Sanitario, anche detto Piano Sanitario o Piano di Sorveglianza Sanitaria è l’insieme degli esami medici e degli accertamenti di salute rivolti a tutti i lavoratori. Un Protocollo Sanitario è costituito dall’insieme di tutte le visite effettuate, degli accertamenti condotti, delle informazioni sanitarie dei lavoratori contenuti nelle rispettive cartelle cliniche, e di tutte le decisioni e i provvedimenti che il medico competente dispone con lo scopo di garantire la protezione sanitariadei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.
Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in maniera specifica per ogni struttura. La sorveglianza sanitaria è anche occasione per la verifica della copertura vaccinale obbligatoria (antitetanica) o raccomandata a seconda dell’esposizione a rischi biologici/zoonotici (vaccino contro epatite B, A, antirabbica, ecc. La somministrazione e/o il richiamo verrà effettuato laddove necessario o se richiesto.
Il Servizio di Medicina del Lavoro è disponibile per l’aggiornamento della vaccinoprofilassi per tutti i lavoratori che ne facciano richiesta anche al di fuori della sorveglianza sanitaria.

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